Alcuni articoli
dall'Istruzione 
“Musicam Sacram”(*)

(a cura di Michele Cestaro)

(*) Promulgata nel 1967 dopo due anni di studi e accese discussioni,
ma comunque in armonia con le disposizioni del Concilio Vaticano II.
Approvata dal Santo Padre Paolo VI, che l'ha confermata con la sua autorità
e ha ordinato che fosse pubblicata, fissandone l'entrata in vigore per il giorno 14 maggio 1967.


CAPITOLO PRIMO

Articolo 7 • Forme differenziate di celebrazioni in canto

...Tuttavia nello scegliere le parti da cantarsi si cominci da quelle che per loro natura sono di maggiore importanza: prima di tutto quelle spettanti al sacerdote e ai ministri, cui deve rispondere il popolo, o che devono essere cantate dal sacerdote insieme con il popolo; si aggiungano poi gradualmente quelle che sono proprie dei soli fedeli o della sola "schola cantorum".

Articolo 9 • Capacità e dignità esecutiva dei fedeli

Nello scegliere il genere di musica sacra, sia per la "schola cantorum" che per i fedeli, si tenga conto delle possibilità di coloro che devono cantare. La Chiesa non esclude dalle azioni liturgiche nessun genere di musica sacra, purché corrisponda allo spirito dell'azione liturgica e alla natura delle singole parti, e non impedisca una giusta partecipazione dei fedeli.

Articolo 12 • L'autorità competente

Alla sola Sede Apostolica compete di stabilire, secondo le norme tradizionali, ma specialmente secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia, i principi generali più importanti, che sono come il fondamento della musica sacra. Tale diritto spetta, entro i limiti stabiliti, anche alle Conferenze Episcopali, legittimamente costituite, e al Vescovo.

CAPITOLO SECONDO

Articolo 15 • La partecipazione attiva

I fedeli adempiono il loro ufficio liturgico per mezzo di quella piena, consapevole e attiva partecipazione che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo.
Questa partecipazione:
a) deve essere prima di tutto interna: e per essa i fedeli conformano la loro mente alle parole che pronunziano o ascoltano, e cooperano con la grazia divina;
b) deve però essere anche esterna: e con questa manifestano la partecipazione interna attraverso i gesti e l'atteggiamento del corpo, le acclamazioni, le risposte e il canto.
....

Articolo 16 • Il canto dell'assemblea

Non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di una assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura, seguendo questo ordine:
a) Comprenda prima di tutto le acclamazioni, le risposte ai saluti del sacerdote e dei ministri e alle preghiere litaniche; inoltre le antifone e i salmi, i versetti intercalari o ritornelli, gli inni e i cantici.
b) Con una adatta catechesi e con esercitazioni pratiche si conduca gradatamente il popolo ad una sempre più ampia, anzi fino alla piena partecipazione a tutto ciò che gli spetta.
c) Si potrà tuttavia affidare alla sola "Schola" alcuni canti del popolo, specialmente se i fedeli non sono ancora sufficientemente istruiti, o quando si usano composizioni musicali a più voci, purché il popolo non sia escluso dalle altre parti che gli spettano. Ma non è da approvarsi l'uso di affidare per intero alla sola "Schola cantorum" tutte le parti cantate del "Proprio" e dell'"Ordinario", escludendo completamente il popolo dalla partecipazione del canto.

CAPITOLO TERZO

Articolo 32 • Legittime aperture

L'uso legittimamente vigente in alcuni luoghi, qua e là confermato con indulto, di sostituire con altri testi i canti di ingresso, d'offertorio e di comunione che si trovano nel Graduale, può essere conservato, a giudizio della competente autorità territoriale, purché tali canti convengano con il particolare momento della Messa, con la festa e il tempo liturgico. La stessa autorità territoriale deve approvare il testo di questi canti.

Articolo 34 • Composizioni polifoniche dell'Ordinario

I canti che costituiscono l'Ordinario della Messa, se sono cantati su composizioni musicali a più voci, possono essere eseguiti dalla "Schola" nel modo tradizionale, cioè o "a cappella" o con accompagnamento, perché tuttavia, il popolo non sia totalmente escluso dalla partecipazione del canto.

Articolo 35 • Il Padre nostro

È conveniente che il Pater noster sia cantato dal popolo insieme al sacerdote. Se è cantato in latino, si usino le melodie approvate già esistenti; se si canta in lingua volgare, le melodie devono essere approvate dalla competente autorità territoriale.

CAPITOLO SETTIMO

Articolo 55 • Testi "tradizionali" in lingua viva

Spetta all'autorità territoriale competente stabilire se un testo in lingua volgare, tramandato dal passato, e legato a una melodia, possa essere usato anche quando non concordi completamente con le versione dei testi liturgici legittimamente approvata.

Articoli 56-57 • Melodie e toni ufficiali

56. Tra le melodie da prepararsi per i testi in volgare, hanno particolare importanza quelle proprie del sacerdote celebrante e dei ministri, sia che le debbano cantare da soli o insieme all'assemblea o in dialogo con essa. Nel comporle, i musicisti vedano se le melodie tradizionali della liturgia latina, usate a questo scopo, possano suggerire delle melodie anche per i testi in lingua volgare.
57. Le nuove melodie per il sacerdote e i ministri devono essere approvate dalla Autorità territoriale competente.

Articolo 60 • Esperimenti liturgici

Le nuove melodie per i testi in lingua volgare hanno certamente bisogno di un periodo di esperienza per poter raggiungere sufficiente maturità e perfezione. Tuttavia si deve evitare che, anche soltanto con il pretesto di compiere degli esperimenti, si facciano nelle chiese tentativi che disdicano alla santità del luogo, alla dignità dell'azione liturgica e alla pietà dei fedeli.

CAPITOLO OTTAVO

Articolo 63 • Precisazioni "restrittive"

Nel permettere l'uso degli strumenti musicali e nella loro utilizzazione si deve tener conto dell'indole e delle tradizioni dei singoli popoli. Tuttavia gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi.
Tutti gli strumenti musicali ammessi al culto divino, si usino in modo da rispondere alle esigenze dell'azione sacra e servire al decoro del culto divino e alla edificazione dei fedeli.

Articolo 64 • L'accompagnamento strumentale

L'uso di strumenti musicali per accompagnare il canto, può sostenere le voci, facilitare la partecipazione e rendere più profonda l'unità dell'assemblea. Tuttavia il loro suono non deve coprire le voci, rendendo difficile la comprensione del testo; anzi gli strumenti musicali tacciano quando il sacerdote celebrante o un ministro, nell'esercizio del loro ufficio, proferiscono ad alta voce un testo loro proprio.

Articolo 65 • Tipi di intervento strumentale

Nelle Messe cantate o lette si può usare l'organo, o altro strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della "Schola cantorum" e dei fedeli; gli stessi strumenti musicali, soli, possono suonarsi all'inizio, prima che il sacerdote si rechi all'altare, all'offertorio, alla comunione e al termine della Messa.
La stessa norma vale, fatte le debite applicazioni, anche per le altre azioni sacre.

Articolo 66 • Quando gli strumenti tacciono

Il suono, da solo, di questi stessi strumenti musicali non è consentito in Avvento, in Quaresima, durante il Triduo sacro, nelle Messe e negli uffici dei defunti.