Alcuni articoli
dall'Istruzione
Musicam Sacram(*)
(a cura di Michele
Cestaro)
(*) Promulgata nel 1967 dopo due anni di studi e accese discussioni,
ma comunque in armonia con le disposizioni del Concilio Vaticano II.
Approvata dal Santo Padre Paolo VI, che l'ha confermata con la sua autorità
e ha ordinato che fosse pubblicata, fissandone l'entrata in vigore per il giorno 14 maggio 1967.
CAPITOLO PRIMO
Articolo 7 Forme differenziate di celebrazioni in canto
...Tuttavia nello scegliere le parti da cantarsi si cominci da quelle che per loro natura sono di maggiore importanza: prima di tutto quelle spettanti al sacerdote e ai ministri, cui deve rispondere il popolo, o che devono essere cantate dal sacerdote insieme con il popolo; si aggiungano poi gradualmente quelle che sono proprie dei soli fedeli o della sola "schola cantorum".
Articolo 9 Capacità e dignità esecutiva dei fedeli
Nello scegliere il genere di musica sacra, sia per la "schola cantorum" che per i fedeli, si tenga conto delle possibilità di coloro che devono cantare. La Chiesa non esclude dalle azioni liturgiche nessun genere di musica sacra, purché corrisponda allo spirito dell'azione liturgica e alla natura delle singole parti, e non impedisca una giusta partecipazione dei fedeli.
Articolo 12 L'autorità competente
Alla sola Sede Apostolica compete di stabilire, secondo le norme tradizionali, ma specialmente secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia, i principi generali più importanti, che sono come il fondamento della musica sacra. Tale diritto spetta, entro i limiti stabiliti, anche alle Conferenze Episcopali, legittimamente costituite, e al Vescovo.
CAPITOLO SECONDO
Articolo 15 La partecipazione attiva
I fedeli adempiono il loro ufficio liturgico per mezzo di quella piena, consapevole e attiva partecipazione che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo.
Questa partecipazione:
a) deve essere prima di tutto interna: e per essa i fedeli conformano la loro mente alle parole che pronunziano o ascoltano, e cooperano con la grazia divina;
b) deve però essere anche esterna: e con questa manifestano la partecipazione interna attraverso i gesti e l'atteggiamento del corpo, le acclamazioni, le risposte e il canto.
....
Articolo 16 Il canto dell'assemblea
Non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di una assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura, seguendo questo ordine:
a) Comprenda prima di tutto le acclamazioni, le risposte ai saluti del sacerdote e dei ministri e alle preghiere litaniche; inoltre le antifone e i salmi, i versetti intercalari o ritornelli, gli inni e i cantici.
b) Con una adatta catechesi e con esercitazioni pratiche si conduca gradatamente il popolo ad una sempre più ampia, anzi fino alla piena partecipazione a tutto ciò che gli spetta.
c) Si potrà tuttavia affidare alla sola "Schola" alcuni canti del popolo, specialmente se i fedeli non sono ancora sufficientemente istruiti, o quando si usano composizioni musicali a più voci, purché il popolo non sia escluso dalle altre parti che gli spettano. Ma non è da approvarsi l'uso di affidare per intero alla sola "Schola cantorum" tutte le parti cantate del "Proprio" e dell'"Ordinario", escludendo completamente il popolo dalla partecipazione del canto.
CAPITOLO TERZO
Articolo 32 Legittime aperture
L'uso legittimamente vigente in alcuni luoghi, qua e là confermato con indulto, di sostituire con altri testi i canti di ingresso, d'offertorio e di comunione che si trovano nel Graduale, può essere conservato, a giudizio della competente autorità territoriale, purché tali canti convengano con il particolare momento della Messa, con la festa e il tempo liturgico. La stessa autorità territoriale deve approvare il testo di questi canti.
Articolo 34 Composizioni polifoniche dell'Ordinario
I canti che costituiscono l'Ordinario della Messa, se sono cantati su composizioni musicali a più voci, possono essere eseguiti dalla "Schola" nel modo tradizionale, cioè o "a cappella" o con accompagnamento, perché tuttavia, il popolo non sia totalmente escluso dalla partecipazione del canto.
Articolo 35 Il Padre nostro
È conveniente che il Pater noster sia cantato dal popolo insieme al sacerdote. Se è cantato in latino, si usino le melodie approvate già esistenti; se si canta in lingua volgare, le melodie devono essere approvate dalla competente autorità territoriale.
CAPITOLO SETTIMO
Articolo 55 Testi "tradizionali" in lingua viva
Spetta all'autorità territoriale competente stabilire se un testo in lingua volgare, tramandato dal passato, e legato a una melodia, possa essere usato anche quando non concordi completamente con le versione dei testi liturgici legittimamente approvata.
Articoli 56-57 Melodie e toni ufficiali
56. Tra le melodie da prepararsi per i testi in volgare, hanno particolare importanza quelle proprie del sacerdote celebrante e dei ministri, sia che le debbano cantare da soli o insieme all'assemblea o in dialogo con essa. Nel comporle, i musicisti vedano se le melodie tradizionali della liturgia latina, usate a questo scopo, possano suggerire delle melodie anche per i testi in lingua volgare.
57. Le nuove melodie per il sacerdote e i ministri devono essere approvate dalla Autorità territoriale competente.
Articolo 60 Esperimenti liturgici
Le nuove melodie per i testi in lingua volgare hanno certamente bisogno di un periodo di esperienza per poter raggiungere sufficiente maturità e perfezione. Tuttavia si deve evitare che, anche soltanto con il pretesto di compiere degli esperimenti, si facciano nelle chiese tentativi che disdicano alla santità del luogo, alla dignità dell'azione liturgica e alla pietà dei fedeli.
CAPITOLO OTTAVO
Articolo 63 Precisazioni "restrittive"
Nel permettere l'uso degli strumenti musicali e nella loro utilizzazione si deve tener conto dell'indole e delle tradizioni dei singoli popoli. Tuttavia gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi.
Tutti gli strumenti musicali ammessi al culto divino, si usino in modo da rispondere alle esigenze dell'azione sacra e servire al decoro del culto divino e alla edificazione dei fedeli.
Articolo 64 L'accompagnamento strumentale
L'uso di strumenti musicali per accompagnare il canto, può sostenere le voci, facilitare la partecipazione e rendere più profonda l'unità dell'assemblea. Tuttavia il loro suono non deve coprire le voci, rendendo difficile la comprensione del testo; anzi gli strumenti musicali tacciano quando il sacerdote celebrante o un ministro, nell'esercizio del loro ufficio, proferiscono ad alta voce un testo loro proprio.
Articolo 65 Tipi di intervento strumentale
Nelle Messe cantate o lette si può usare l'organo, o altro strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della "Schola cantorum" e dei fedeli; gli stessi strumenti musicali, soli, possono suonarsi all'inizio, prima che il sacerdote si rechi all'altare, all'offertorio, alla comunione e al termine della Messa.
La stessa norma vale, fatte le debite applicazioni, anche per le altre azioni sacre.
Articolo 66 Quando gli strumenti tacciono
Il suono, da solo, di questi stessi strumenti musicali non è consentito in Avvento, in Quaresima, durante il Triduo sacro, nelle Messe e negli uffici dei defunti.